(massima n. 1)
L'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 vieta la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. A questi fini la miscelazione va definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o pił tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non esiste uno specifico codice identificativo.