(massima n. 1)
In tema di tutela dell'ambiente, per qualificare le terre e le rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma quarto, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha assunto la natura di norma temporanea, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del prescritto D.M. di attuazione n. 161 del 2012, avvenuta il 6 ottobre 2012, in quanto non č possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a materiali sulla base di disposizioni amministrative non ancora vigenti al momento della loro produzione. (Dichiara inammissibile, Trib. Vigevano, 4 dicembre 2012).