(massima n. 1)
In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, č subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operativitā, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di raccolta di rifiuti in relazione a terre e rocce da scavo miste a residui cementizi e bituminosi posizionati sulla superficie di un fondo agricolo e smaltiti successivamente all'inizio delle indagini, a mezzo di ditta specializzata previa compilazione dei prescritti formulari di identificazione). (Dichiara inammissibile, Trib. Brindisi, 11 dicembre 2013)