(massima n. 1)
É dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 16 del 2016, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale, agli artt. 32, 117, commi primo, secondo, lett. l) e s), e terzo, Cost., nonché al principio di leale collaborazione. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.