(massima n. 1)
Integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la correttezza dell'affermazione della responsabilitą penale, non essendo stato dimostrato che i materiali abbandonati - quali pietrame, impianti elettrici ed igienico-sanitari, elementi ferrosi e legnosi, nonché pneumatici usurati - fossero destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualitą ambientale). (Dichiara inammissibile, Trib. Lagonegro, 6 aprile 2011).