(massima n. 1)
In tema di rifiuti, i materiali dragati di cui all'art. 184-quater, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, cessano di essere rifiuti (c.d. End of Waste) qualora, all'esito di operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) soddisfino una serie di requisiti e siano utilizzati in conformitā a determinate condizioni, diverse a seconda che essi siano utilizzati in un sito o direttamente all'interno di un ciclo produttivo; ne consegue che, in mancanza del verificarsi di dette condizioni, il trasporto dei fanghi di dragaggio al di fuori dello stabilimento necessita del FIR e della dichiarazione di conformitā. (Annulla con rinvio, Trib. Gorizia, 23 maggio 2017).