(massima n. 1)
Il Ministero dell'ambiente č il solo ente nazionale competente a individuare, a integrazione di quanto giā previsto dalle direttive comunitarie, gli ulteriori "tipi" di materiale che possono essere considerati come "non rifiuto", in quanto riciclabile, sulla base di un'analisi da svolgersi caso per caso. Le Regioni non hanno competenza in materia. In linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di "rifiuto" č riservata alla normativa comunitaria. Posto che: 1) la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, che disciplina la cessazione della qualifica di "rifiuto" riservandola alla normativa comunitaria, non riconosce il potere di valutazione "caso per caso" ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, che assume anche l'obbligo di interlocuzione con la commissione; 2) la predetta valutazione non puō che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno Stato membro, le regioni non hanno il potere di definire cosa č da intendersi o meno come rifiuto.