(massima n. 2)
Il Regolamento n. 333/2011 non può ritenersi abrogativo del decreto 5/2/1998, come si ricava distintamente dal comma 3 dell'art. 184-ter citato, che tale ultimo provvedimento richiama in modo espresso, ammettendone la perdurante vigenza (sia pur fino all'adozione di nuovi decreti ministeriali). Al contempo, peraltro, il medesimo provvedimento comunitario prevede - tra le caratteristiche che i rottami di ferro debbono avere per perdere la qualità di rifiuto - l'avvenuta cesoiatura, senza specificazioni tecniche. Queste ultime, tuttavia, a giudizio del Collegio debbono essere comunque previste, e debbono essere normate, al fine di evitare, per un verso, che rifiuti con caratteristiche molto diverse possano esser sottoposti alla medesima, rilevante disciplina in tema di end of waste, e, per altro verso, che l'assenza di regole dettagliate - specie in una materia ad alto tecnicismo - stravolga la ratio ed il significato delle disposizioni (comunitarie) medesime (ad esempio, poter vendere come usate le rotaie solo in apparenza recuperate, ma in realtà caratterizzate da cesoiatura di ampia portata). Ecco, dunque, che la necessità di accompagnare una disciplina così tecnica con specifiche disposizioni esecutive comporta, in assenza di espressa previsione, che queste siano comunque ricavate dalla normativa vigente, da individuare nel caso in esame nelle specifiche CECA, alle quali il D.M. 5 febbraio 1998 fa diretto rinvio in punto di lunghezza massima delle parti "cesoiate" (lunghezza che, per emergenza pacifica, non è stata rispettata nella vicenda di cui trattasi). Sì da ravvisarsi, tra i due testi, quella "totale sintonia quanto a strumenti e finalità" che la Corte di appello ha correttamente evidenziato.