(massima n. 1)
In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 52, comma 2-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal D.M. 25 febbraio 2016, nella parte in cui sottopone la massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di biodigestione anaerobica, costituente il c.d. digestato, al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, č subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operativitā, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilitā, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. (Dichiara inammissibile, Trib. Alessandria, 25 ottobre 2016).