(massima n. 1)
Non č invocabile la categoria del "sottoprodotto" in relazione ai materiali derivanti da attivitā di demolizione non potendo la stessa essere definita un "processo di produzione" come indicato dall'art. 184-bis D.Lgs. n. 152/2006: infatti, per essere qualificati come sottoprodotto, i materiali devono "trarre origine" - quindi provenire direttamente - da un "processo di produzione", dunque da un'attivitā chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali, mentre l'attivitā di mera demolizione di manufatti non č finalizzata alla produzione di alcunché.