(massima n. 1)
Integra il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento, trattandosi di materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti (CER), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito. (Dichiara inammissibile, Trib. Lagonegro, 13 luglio 2017).