(massima n. 1)
Ai fini della configurazione delle violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" art. 12, comma 1, 15, comma 3, e 11, comma 3, D.Lgs. n. 22 del 1997), l'attivitą di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 22 del 1997. Nč rileva, in senso contrario, il disposto dell'art. 14 della legge n. 138 del 2002, che ha fornito l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 6, poiché tale norma conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 22, all'attivitą successivamente svolta sul materiale, nel senso che, per escludere la detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento di una successiva utilizzazione - e quindi non soltanto l'astratta destinazione ad una successiva utilizzazione.