(massima n. 1)
In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 1, comma diciassettesimo della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetto legge obiettivo), ai sensi del quale non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo, esclude la natura di rifiuto anche per tutti i materiali, ancorché inquinanti, la cui utilizzazione si č resa necessaria per procedere materialmente alle attivitā di escavazione, perforazione e costruzione di gallerie.