(massima n. 1)
L'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee, come invece previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m) e s.m.i. (ed, in precedenza, dall'abrogato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. m), esclude la configurabilitą del cosiddetto deposito temporaneo o regolare, quali che siano i limiti dell'accumulo.