(massima n. 1)
Il riutilizzo non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al D.Lgs. 152/2006, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione.