(massima n. 1)
Qualsiasi area delimitata facente parte del complesso aziendale deve considerarsi luogo di produzione del rifiuto ed č quindi inclusa in tale concetto anche l'area esterna al piazzale aziendale, ma recintata ed accessibile solo da essa (con la conseguenza che la correttezza dell'accumulo di materiale va verificata sulla base delle regole del deposito temporaneo).