(massima n. 1)
I materiali di risulta da demolizioni edilizie e scavi di cantiere possono essere qualificati come sottoprodotti anziché rifiuti da smaltire ai sensi dell'art. 183 lett. n) D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 solo a condizione che essi siano utilizzati in modo certo e diretto ad opera dell'azienda produttrice, senza trasformazioni preliminari e in modo da evitare condizioni peggiorative per l'ambiente o la salute.