(massima n. 1)
Per la qualificazione di un oggetto quale rifiuto, come definito dall'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, l'azione del disfarsi va interpretata alla luce della finalitā della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione: pertanto, la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegue a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sull'utilitā, per il medesimo, dei predetti materiali (nella specie, č stata esclusa la sussistenza di un deposito temporaneo perché sia la presenza sul terreno di rifiuti di diversa composizione e natura, compresi quelli di natura pericolosa, sia la loro collocazione direttamente sul terreno senza alcuna cautela, esposti agli agenti atmosferici, e buttati alla rinfusa, dimostravano il loro definitivo abbandono).