(massima n. 1)
Il terzo comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 2003 pone a carico del gestore di una discarica una serie di obblighi precisi che lo configurano come principale responsabile dell'ammissione dei rifiuti, in quanto spetta al gestore il potere-dovere di controllare la caratterizzazione del rifiuto effettuata dal produttore che lo conferisce. In particolare, il gestore deve controllare la documentazione relativa al rifiuto, verificare la conformità ai criteri di identificazione, effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuto conferito, prima e dopo lo scarico, e verificare la conformità delle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione, di effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità. Le numerose proroghe che hanno interessato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003, riguardano solamente la disciplina delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalia Delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, e successive modificazioni, in materia di stoccaggio definitivo dei rifiuti. Questa disciplina continua ad applicarsi alle discariche nuove di seconda categoria tipo A sino al 31 dicembre 2006, ai sensi dei commi 2 e 6 del ripetuto art. 17; mentre si applica sino al 31 dicembre 2008 per le discariche nuove di prima categoria, di seconda categoria, tipo B e tipo C, e di terza categoria, ai sensi del comma 184 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296.