(massima n. 1)
Le carogne, cioč i corpi morti di animali, sono escluse dalla disciplina generale dei rifiuti solo se e in quanto sono regolate da normative diverse: in particolare, solo in quanto sono oggetto della disciplina sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. n. 508/1992 e poi dal Regolamento n. 1774/2002. Le stesse carogne, tuttavia, se e in quanto configurano rifiuti di origine animale, rientrano nuovamente nella disciplina generale sui rifiuti, qualora esulino dalla suddetta normativa sanitaria e veterinaria, che ne disciplina la eliminazione o, in casi limitati di basso rischio, la riutilizzazione per scopi delimitati. In tema di gestione dei rifiuti, l'attivitā di smaltimento di scarti animali configura il reato di attivitā di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), atteso che l'esclusione dal regime generale dei rifiuti per le carogne ed altri rifiuti agricoli prevista dall'art. 185 del citato D.Lgs. n. 152/2006 č esclusa quando venga in rilievo una fase della loro gestione, essendo invece ammessa quando detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. n. 508 del 1992 e, successivamente, dal Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la soppressione nell'art. 185, comma primo, lett. c) del citato D.Lgs. n. 152/2006 della clausola "in quanto non disciplinate da specifiche disposizioni di legge", prima contenuta nell'art. 8, comma primo, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997, rende comunque compatibile l'attuale formulazione normativa con la predetta disciplina comunitaria).