(massima n. 1)
Considerato che la giurisdizione esclusiva derivante dall'attribuzione data dall'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 e convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 123 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", concerne unicamente "tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti"; considerato che nella nozione di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 177 e sgg. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" non comprendono gli strumenti di provvista di risorse umane e materiali, consequenzialmente nel caso di specie va ritenuto il difetto della giurisdizione amministrativa esclusiva.