(massima n. 1)
Le disposizioni regionali, emanate ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 (ora sostituito dall'art. 113 del D.Lgs. n. 152 del 2006), per la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono efficaci anche se mancanti della indicazione dei tempi di attuazione, come previsto dall'art. 62, comma terzo, del citato D.Lgs. n. 152, atteso che in tal caso, come in quello di indicazione di un termine inferiore a due anni, va applicato il termine generale di anni due previsto dallo stesso art. 62 (ora sostituito dall'art. 170, comma quinto, del citato D.Lgs. n. 152 del 2006). (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 24 Maggio 2006).