(massima n. 1)
La controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e, successivamente, dell'art. 166 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) dal gestore del servizio idrico integrato che, non essendo associato al consorzio stesso, utilizzi canali consortili od acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, č devoluta alla giurisdizione ordinaria quando la normativa regionale di dettaglio preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all'esito di una procedura negoziale, in tal modo differenziandosi della contribuzione di bonifica prevista dall'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, costituente, invece, una obbligazione tributaria a carico dei consorziati, in quanto determinata direttamente dal consorzio percettore quale contributo "pro quota" alle spese della gestione dei canali e delle opere di miglioramento. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dalla contestazione della debenza dei corrispettivi dovuti dal gestore del servizio idrico integrato per conto dei proprietari di insediamenti (non compresi nel perimetro consortile) che, nondimeno, per il tramite del gestore, recapitano gli scarichi nei canali consortili.