(massima n. 1)
Il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti l'esistenza del danno lamentato dalla parte attrice).