(massima n. 1)
In tema di estinzione del processo, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, anche se illegittimo o invalido per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 181 c.p.c., costituisce il "dies a quo" dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione della causa ex art. 307, comma 1, c.p.c., essendo onere della parte, interessata a dare nuovo impulso al processo quiescente, vigilare e attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano, sicché, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo, non potendo sindacare la legittimitą del provvedimento di cancellazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la questione della comunicazione alla cancelleria del cambio di domicilio del difensore costituito avvenuto prima della cancellazione della causa).