(massima n. 1)
Il comma 2, art. 153, D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi". A fronte della richiesta di un Comune che domanda se l'IVA possa essere considerata alla stregua di un contributo, che l'art. 153, comma 2, Codice dell'Ambiente, menziona come entità da sottrarre agli oneri pregressi trasferiti dall'Ente locale al gestore, il giudice dei conti evidenzia che, in linea generale, l'IVA non può essere considerata alla stregua di un "contributo" e come tale non conteggiata tra gli oneri da trasferire a carico del soggetto gestore, che è tenuto a corrisponderne il rimborso all'Ente locale ai sensi della sopra richiamata disposizione. L'Agenzia delle Entrate si è già pronunziata sul tema in questione emanando diverse risoluzioni, e ha considerato i rimborsi dati dal gestore all'Ente locale per le passività pregresse a tutti gli effetti come "corrispettivi imponibili a fini IVA" in quanto attribuiti a fronte della concessione in uso di tutte le immobilizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto idrico, considerata tassabile ex art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, quale "prestazione di servizi" in senso lato.