(massima n. 1)
Nel settore dei servizi idrici prevale la disciplina speciale del vigente art. 149-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006, per cui l'affidamento in house può intervenire solo a società interamente pubbliche. In ogni caso, anche con riferimento all'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50 del 2016, la partecipazione di capitali privati, ai fini dell'in house, è ammessa solo in presenza di norma di legge che rendano la partecipazione di tali capitali come necessaria, e comunque in conformità ai trattati. L'affidamento diretto del servizio idrico integrato ad un gestore unico all'interno del medesimo ambito territoriale può avvenire esclusivamente a favore di società partecipate pubbliche in senso totalitario. Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - il nuovo Codice dei contratti pubblici - infatti, all'art. 5, lett. c), ne ribadisce il principio generale, prevedendo deroghe soltanto in presenza di rigorose condizioni di carattere formale e sostanziale e lasciando inalterata la previsione, specifica per il settore in questione, di cui all'art. 149-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il T.U. dell'ambiente - che appunto limita tale possibilità ai soli casi di società interamente pubbliche, senza alcuna partecipazione di soggetti privati, anche in termini non rilevanti.