(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., 147 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, che attribuisce ai Comuni, già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, la facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico integrato, in forma singola o associata. La normativa statale interposta ha razionalizzato la gestione del servizio idrico integrato, prevedendo che le Regioni organizzino i servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, eventualmente modificando le relative delimitazioni (art. 147 del D.Lgs. n. 152 del 2006), e che attribuiscano le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale ad altri ente o soggetto individuato con legge (art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009). La citata disciplina statale è stata introdotta nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. Infatti, al primo titolo competenziale sono ascrivibili la forma di gestione del servizio idrico integrato e le relative procedure di affidamento, trattandosi di regole dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione, disciplinando le modalità di conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima. Il secondo titolo competenziale viene in rilievo poiché l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema nel suo aspetto dinamico. La norma regionale censurata, esulando dall'ambito di competenza tracciato dal legislatore statale, ha direttamente disposto in ordine ad una modalità di gestione "autonoma" del servizio idrico escludendo, in relazione all'ipotesi contemplata, che l'ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi, con atto proprio, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio, ponendosi, così, in contrasto con il principio statale di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni. È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202, 238, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, 10, comma 14, lett. d), e) ed f), del D.L. n. 70 del 2011 - degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lett. c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 - riguardanti l'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge regionale n. 21 del 2014 ha apportato una serie di modifiche alla censurata disciplina regionale, adeguandola ai principi contenuti nelle evocate norme interposte prima della sua effettiva applicazione, così da determinare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire nel giudizio.