(massima n. 1)
L'art. 49, c. 2, della L.R. n. 26/2003, Lombardia, che prevede l'istituzione di societā patrimoniali dambito, di proprietā degli enti locali, a cui trasferire la proprietā delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato, viola la previsione circa la loro proprietā pubblica disposta dall'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e dagli artt. 822, 823 e 824 c.c. La materia dell'"ordinamento civile" č, infatti, di competenza esclusiva statale ex art. 117, c. 2, lett. l), Cost. Ne discende l'illegittimitā del c. 4 dello stesso articolo che assegna a tale societā patrimoniale il compito di espletare la gara per l'affidamento del servizio idrico integrato. Č costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 1, lettera t), della L.R. 27 dicembre 2010, n. 21 della Regione Lombardia, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, comma 2 e prevede la cessione delle infrastrutture idriche ad un soggetto di diritto privato - la societā patrimoniale d'ambito a capitale pubblico incedibile - di beni demaniali, in quanto l'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) prevede la proprietā demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro "inalienabilitā se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge". L'abrogazione tacita del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali), per incompatibilitā con il comma 5 dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietā di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati in relazione al medesimo comma dell'art. 49.