(massima n. 2)
È illegittimo l'art. 5, comma 1, della L.R 21 giugno 2011, n. 4 della Provincia autonoma di Bolzano (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, perché pur rientrando tutte le acque, superficiali e sotterranee, nel demanio provinciale per effetto del D.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), ed essendo conseguentemente assoggettate all'esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio, la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale, con conseguente regime di inalienabilità desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 cod. civ., ed espressamente richiamato dall'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) nonché evocato anche all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).