(massima n. 1)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 25, L.R. n. 11 del 2011, Regione Friuli-Venezia Giulia, il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Non sussiste, infatti violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, co. 3, L.R. n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.