(massima n. 1)
I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre, quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attivitą di lavorazione, devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la deroga alla disciplina generale sui rifiuti per il caso di reflui liquidi provenienti da un impianto di lavorazione di inerti di cava dispersi in modo diffuso ed incontrollato nel terreno circostante gli impianti).