(massima n. 1)
L'art. 127 comma I del D.Lgs. n. 152/2006 richiama il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 ed al contempo legittima il riutilizzo dei fanghi in agricoltura ricorrendo ad un concetto, di natura sostanziale, compendiato nella valutazione di "appropriatezza" dell'impiego dei medesimi ("Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato"); e nessuna disposizione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 fa riferimento alla previa autorizzazione dell'impianto di depurazione. Ma non è illogico imporre che, a monte, l'impianto di depurazione venga autorizzato e tale imposizione ben può provenire dalle Regioni, che possono innalzare il livello di tutela ambientale rispetto alle prescrizioni della legislazione nazionale.