(massima n. 1)
La clausola limitativa della proponibilitą di eccezioni, di cui all'art. 1462 c.c., si differenzia dall'istituto del solve et repete in materia fiscale (oggetto della dichiarazione di incostituzionalitą di cui alla sentenza Corte cost. 31 marzo 1961, n. 21) perché ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato (art. 1322 c.c.) e non costituisce ostacolo all'instaurarsi del rapporto processuale, avendo soltanto l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte, senza far luogo all'esame dell'eccezione del debitore, le cui ragioni possono essere fatte valere anche nello stesso giudizio dopo l'adempimento salvo il potere del giudice, a norma dell'art. 1462 comma secondo, di sospendere la condanna, ove ricorrano gravi motivi, imponendo se del caso una cauzione.