(massima n. 1)
Il piano di tutela delle acque, a norma dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152/99 (nel teso precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 152/2006), costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino, che contiene sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto stesso, tra i quali vi č quello di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (art. 1, comma 1, lett. c). Ne consegue che esercita legittimamente il suo potere discrezionale l'autoritā che, attraverso il piano di tutela delle acque, destini un tratto fluviale all'esercizio di determinate pratiche sportive.