(massima n. 1)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attivitą d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 6 Febbraio 2007).