(massima n. 1)
Si deve ritenere oramai sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento e l'unica eccezione rimane quella, richiamata "ad excludendum" dal comma 7 dell'art. 101, dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006, che regola la "utilizzazione agronomica" come definita dall'art. 74, lett. p), dello stesso testo normativo, utilizzazione, quest'ultima, che continua a mantenere rilevanza penale, ex art. 137, comma 14, nelle ipotesi in cui avvenga al di fuori dei casi e delle procedure previsti.