(massima n. 1)
È consentita ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 152 del 1999, disposizione oggi contenuta nell'art. 109 D.Lgs. n. 152 del 2006, l'immersione deliberata in mare di materiali di scavo di fondali marini, quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità a predeterminate modalità.