(massima n. 1)
In tema di inquinamento idrico, il campionamento del refluo industriale, previsto dall'art. 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, deve essere eseguito, in caso di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo e non sullo scarico finale; ne consegue che il prelievo del refluo č possibile all'uscita dello stabilimento soltanto in presenza di un solo impianto di trattamento, mentre nell'ipotesi di pił linee produttive con autonomi impianti di trattamento deve essere eseguito dopo ciascuno di essi. (Rigetta, App. Milano, 11 maggio 2015).