(massima n. 1)
Con riferimento alla illegittima eduzione di acqua potabile, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria č condizionata al pagamento della sanzione inflitta e non esonera dall'obbligo di pagare la detta sanzione, restando irrilevante il diritto a continuare nell'emungimento ed erogazione di acqua, nonché l'assenza di turbamento del buon regime sotterraneo delle acque. In caso di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusiva, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria č condizionata, ex art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 (come novellato dall'art. 96 del D.Lgs. n. 152 del 2006), al previo pagamento della sanzione applicata in concreto dall'autoritā competente, aumentata di un quinto.