(massima n. 1)
Le aree situate nella zona di rispetto delle risorse idriche non possono essere utilizzate a scopo edificatorio, in applicazione della normativa contenuta nel D.P.R. n. 236/1988 e successive modifiche (normativa oggi contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006) essenzialmente finalizzata alla salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano, in stretta conformitą alle vigenti disposizioni dettate in sede europea su tale materia.