(massima n. 1)
La Repubblica Italiana (non avendo provveduto affinché, entro e non oltre il 31 dicembre 1998, gli scarichi delle acque reflue urbane della cittą di Milano all'interno di un bacino drenante pertinente alle aree "delta del Po" e "costiere dell'Adriatico nordoccidentale", definite dal decreto legislativo della Repubblica italiana 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, come aree sensibili ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, fossero sottoposti ad un trattamento pił spinto di quello secondario o equivalente previsto dall'art. 4 della detta direttiva) č venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 2, della medesima direttiva.