(massima n. 1)
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. reg. Liguria 7 aprile 2015 n. 12, nella parte in cui stabilisce che la giunta regionale può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le caratteristiche di sottendere bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, ricadenti in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato, e che, pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile, tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost. È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria n. 18 del 1999, il quale attribuisce alla Giunta regionale il potere di individuare, sulla base di specifici criteri attuativi ed a fini graduazione e diversificazione degli obblighi e adempimenti in materia di polizia idraulica, i corsi d'acqua di modeste dimensioni che, a causa delle trasformazioni territoriali e urbanistiche, abbiano perso le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile. Pur riguardando la difesa del suolo (riconducibile alla "tutela dell'ambiente" e non al "governo del territorio"), la disposizione regionale non contrasta con la normativa statale attinente ai corpi idrici superficiali, in quanto - correttamente interpretata - evidenzia un oggetto diverso da quello disciplinato dagli artt. 74, comma 2, lett. f) e g), e 75, comma 3, del Codice dell'ambiente e non deroga alle prescrizioni tecniche poste dai decreti del Ministro dell'ambiente n. 131 del 2008 e n. 156 del 2013, bensì integra tale disciplina, avendo come unico scopo di individuare ed inserire nel reticolo idrografico regionale, nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, corpi idrici assimilabili, per caratteristiche oggettive, a canali di drenaggio urbano o a fognature, che altrimenti sfuggirebbero all'ambito di applicazione delle normative di polizia idraulica.