(massima n. 1)
Ai fini della fissazione dell'importo della penalitą, i criteri di base da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva di quest'ultima, in vista di un'applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell'Unione, sono, in linea di principio, la gravitą dell'infrazione, la durata della stessa e la capacitą di pagamento dello Stato membro in questione. Per l'applicazione di tali criteri, occorre tener conto, in particolare, delle conseguenze della mancata esecuzione sugli interessi privati e pubblici in gioco, nonché dell'urgenza sentita quanto al fatto che lo Stato membro interessato ottemperi ai propri obblighi.