(massima n. 1)
La definizione di "scarico" contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 non prevede, come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, la presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti vera e propria "condotta", dovendo ritenersi che integra scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuitā, in modo artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore e, nella fattispecie in esame, č stato riscontrato appunto un collegamento non interrotto e non occasionale tra fonte di riversamento e corpo ricettore.