(massima n. 1)
Premesso che la disciplina in materia di scarichi idrici è applicabile in tutti i casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotte o altro sistema stabile e che in tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applica la disciplina sui rifiuti, è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 nel caso di sversamento di fanghi, derivanti dalla attività di troticoltura, che, dopo essere stati raccolti in vasche di sedimentazione - elemento questo che, di per sé, escludeva la possibilità di applicare ad essi la ordinaria disciplina degli scarichi idrici stante la presenza di tali elementi intermedi fra il momento di produzione dei reflui e quello di loro trasferimento verso il corpo recettore - si riversavano in maniera incontrollata all'esterno delle stesse (nella specie, le vasche erano utilizzate esse stesse per l'allevamento di tal che venivano meno alla funzione di vasche di decantazione perché la presenza, ed il conseguente frenetico movimento di diverse centinaia di pesci all'interno di esse, impediva la sedimentazione dei rifiuti che, tracimando al di fuori delle vasche, si riversavano nel terreno circostante sino agli adiacenti corsi d'acqua).