(massima n. 1)
Premesso che le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, perché, altrimenti, vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, lett. h), D.Lgs. n. 152/2006, ricorre il reato di cui all'art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006 in caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali, intese come tali le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali che, in conseguenza dello stoccaggio abusivo sui piazzali di rifiuti speciali pericolosi e non, privi di copertura ed esposti agli agenti atmosferici, finivano per riversare sul suolo i componenti inquinanti della produzione.