(massima n. 1)
Alla luce della definizione di "scarico" di cui all'art. 74, comma 1, lett. ff), D.Lgs. n. 152/2006, per configurare il reato di scarico abusivo di reflui č irrilevante la momentanea sospensione dell'attivitā produttiva, ma occorre accertare l'esistenza di un sistema stabile di collettamento che deve collegare senza soluzione di continuitā il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali (nella specie, la Cassazione ha ritenuto che non poteva ritenersi provato lo scarico di acque reflue industriali provenienti da un'attivitā di produzione di mosti e vini basandosi solo sulla mera giacenza di vino nei silos, dopo che era terminata la vendemmia, mancando la prova del sistema stabile di collettamento tra ciclo produttivo e corpo recettore).