(massima n. 1)
La precisa determinazione delle aree soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del piano stralcio previsto dall'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 - risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine, volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di provvedervi successivamente. (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 15 giugno 2007).