(massima n. 1)
Le disposizioni dei Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (c.d. P.A.I.), contenenti misure applicabili in via d'urgenza per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico nelle more dell'intervento ordinario, in quanto assimilabili a quelle dei Piani di bacino ai sensi degli artt. 65, comma quarto e 67, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti ed i soggetti privati, ove lo stesso Piano le qualifichi espressamente come tali, e prevalgono, in tale ipotesi, sugli strumenti urbanistico-edilizi eventualmente gią adottati; ne consegue l'illegittimitą dei titoli abilitativi (nella specie, permesso di costruire) rilasciati in violazione di tale disciplina vincolistica e la configurabilitą della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 23 novembre 2015).